Modifica di luogo e ora dell’assemblea vanno comunicati nelle stesse forme della convocazione
Un condomino chiedeva l’annullamento di una delibera poiché la relativa assemblea si era tenuta in luogo ed ora diversi rispetto a quelli indicati nell'avviso di convocazione ma per il condominio la domanda non era ammissibile perché proposta in forma sbagliata.
La forma dell’impugnazione delle delibere condominiali
L'impugnativa della deliberazione dell'assemblea di condominio, seppur proposta con ricorso anziché con citazione, non è radicalmente inammissibile, avuto riguardo al principio di conservazione degli atti processuali (Cassazione Sezioni unite 8491/2011 ). Nel caso di specie, inoltre il condominio si era regolarmente costituito, difendendosi anche nel merito, senza chiedere la fissazione di una nuova udienza per il mancato avvertimento circa l'inosservanza del termine a comparire, con ciò determinando la sanatoria dei vizi dell'atto introduttivo.
Le circostanze emerse in giudizio
L'assemblea si era pacificamente tenuta in luogo ed ora diversi rispetto a quelli indicati nell'avviso di convocazione, rendendo così impossibile la partecipazione del condomino impugnante. A nulla, del resto, ha potuto rilevare l'avviso di spostamento inviato via mail, che semmai avrebbe dovuto essere comunicato nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione (raccomandata postale, pec, fax o raccomandata a mani). E così pure le ricerche svolte da altro condomino presso l'abitazione dell'impugnante il giorno stesso della riunione ovvero il consenso espresso da quest'ultimo allo svolgimento della riunione in sua assenza: circostanze non dimostrate, in parte neppure provate poiché chiamati a deporre testi incapaci ed anche irrilevanti, dato che il nuovo avviso “a voce” da parte di altro condomino sarebbe stato comunque irrituale e tardivo.
L’esito del giudizio
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 386/2022, rilevato che il vizio sulla convocazione riguardava i profili di annullabilità e rilevato che la domanda era stata proposta nel termine di 30 giorni dalla ricezione del verbale da parte del ricorrente assente alla riunione, ha annullato la delibera.
Fonte: ilsole24ore