Revocabile l’amministratore che presenta i rendiconti tardivamente, anche se poi approvati
L'approvazione plurima di più rendiconti di gestione, da parte dell'assemblea dei condòmini, non salva l'amministratore dall'onta della revoca giudiziaria e anzi dimostra l'inadempimento sotto forma di “grave irregolarità” di gestione. Il Tribunale di Messina con decreto del 27 gennaio 2022 dispone la revoca di un amministratore locale, ancorché lo stesso avesse documentato – producendo il verbale assembleare – che i condòmini qualche mese addietro avevano approvato i rendiconti degli ultimi nove anni di gestione, pure rinnovandogli il mandato.
Le rimostranze sollevate
Nel ricorso il condòmino (di minoranza) lamentava che l'amministratore non sottoponeva all'attenzione dei condòmini i rendiconti di gestione per gli ultimi dieci anni di esercizio, accettava solo pagamenti in contanti e non a mezzo assegni e non comunicava alcuna attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali.Il giudice collegiale siciliano, a fronte del tenore delle contestazioni, ha inteso, intanto, esaminare la natura del procedimento di revoca giudiziale, in quanto, ha valutato quale fosse l'esatto bilanciamento dell'onere probatorio tra le parti: cioè tra condòmino ricorrente e amministratore resistente.
In punto - per come riferito nel provvedimento in commento- il procedimento in esame si configura come un giudizio di risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condòmini e l'amministratore.In quanto tale, trova applicazione, in tema di prova, il principio generale operante in materia di inadempimento di una obbligazione.Ciò vuol dire che il condòmino che agisce per la risoluzione del mandato intercorrente con l'amministratore deve soltanto provare la fonte del suo diritto a conseguire dall'amministratore l'adempimento dell'obbligo gestorio, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
L’approvazione di nove rendiconti consecutivi
Viceversa, l'amministratore resistente rimane gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa di revoca, costituito dall'avvenuto adempimento ai suoi obblighi di gestione (a tal riguardo, è stato richiamato come precedente giudiziario quello del Tribunale di Salerno del 12 aprile 2011).Sulla scorta di tali presupposti sostanziali e processuali, è stato ritenuto che l'approvazione da parte dell'assemblea dei condòmini di rendiconti per circa nove annualità consecutive (dal 2011 al 2020), più che una esimente, si atteggia come “prova” dell'inadempimento dall'obbligazione di mandato da parte dell'amministratore nei confronti degli stessi condòmini, a fronte del tenore delle disposizioni portate dagli articoli 1129, comma 11, e 12 n. 1 (che lo configurano come “grave irregolarità”), tanto da legittimare l'emissione del provvedimento invocato dal condòmino ricorrente.
Fonte: ilsole24ore